- ATTO
COSTITUTIVO -
Art. 1)
- Oggi, Martedì 1 Aprile 2003 si costituisce ai sensi degli artt. 36,
37, 38 del Codice Civile, la Società Sportiva denominata “CYCLING TEAM FEMMINILE PRATOMAGNO”;
Scopi
fondamentali della Società sono:
a) Valorizzare, promuovere, patrocinare qualsiasi manifestazione agonistica
riguardante il ciclismo femminile, al fine di favorire l’affermazione
di quelle giovani naturalmente dotate per la pratica della suddetta
disciplina sportiva ed aiutarle ad emergere in campo nazionale ed internazionale.
Inoltre essa si propone:
b) Di non trarre alcun lucro della sua attività;
c) Di essere in ogni sua manifestazione apolitica.
I colori
sociali sono “Verde, Fuxia e Giallo in tinta fantasia”.
La sede
in Località Romignano Alto – Casella postale 54 –
52024 – Loro Ciuffenna (AR)
- DEL
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE -
Art. 2)
- Il capitale della Società sarà costituito da Sponsors.
Per gli investimenti e l’alienazione di beni mobili e immobili
è competente il Consiglio Direttivo.
- DELLA
DURATA DELLA SOCIETA’ E DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO -
Art. 3)
- La durata della Società è illimitata; essa si scioglie
solo su deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esercizio finanziario
inizia il 1 Novembre e termina il 30 Ottobre di ogni anno.
- DELL’AMMISSIONE
ALLA SOCIETA’ -
Art. 4)
- Possono far parte dell’Associazione tutte le persone senza distinzione
di razza, di sesso, di credi politici e religiosi, di ceto sociale,
di grado d’istruzione, senza limiti di età purché
di buona condotta morale e civile.
Il numero degli sponsors è illimitato.
- DEGLI
ORGANI DELLA SOCIETA’ -
Art. 5)
- per il proprio funzionamento la Società si avvale dei seguenti
organi:
1) Consiglio
Direttivo
2) Presidente
- DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO, DELLE ATTRIBUZIONI, DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
-
art. 6)
- Il Consiglio Direttivo è costituito da tutti i Consiglieri
che hanno diritto al voto, e si riuniscono in seduta ordinaria 1 volta
al mese, su convocazione del presidente, per l’esame dell’andamento
tecnico. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta
straordinaria ogni volta che ne necessita su convocazione del Presidente
o del Segretario per l'esame dell'andamento finanziario della Società o
quando ne facciano domanda almeno un terzo dei Consiglieri.
Art. 7)
- Sono attribuite al Consiglio Direttivo:
a) La
nomina del Presidente;
b) L’esame e l’approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo;
c) La facoltà di apportare modifiche al presente statuto;
d) La facoltà di deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione
ed al suo coordinamento e la nomina del Direttore sportivo;
Art. 8)
- Per la costituzione legale del C.D. e per la validità delle
sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà
più uno dei consiglieri, in prima convocazione, mentre in seconda
convocazione il C.D. delibera qualunque sia il numero dei consiglieri
presenti. Solo in caso di deliberazioni inerenti i punti c) e d) del
precedente art. 7, è indispensabile la presenza di almeno 2/3
(due terzi) dei consiglieri.
Il C.D. delibera a maggioranza semplice e le sue deliberazioni sono
valide per tutti. Le votazioni saranno per alzata di mano.
La data e l’ordine del giorno per la convocazione del C.D. saranno
comunicate agli interessati dal Presidente o dal Segretario almeno 5
giorni prima a mezzo avviso personale.
Il C.D. è presieduto dal presidente o dal Segretario.
- DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO, DELLA COMPOSIZIONE, DELLA DURATA, DELLE ATTRIBUZIONI,
DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI -
Art. 9)
- Il Consiglio Direttivo, nominato in base al precedente art. 8, si
compone di un massimo di 10 Consiglieri, i quali si devono riunire in
seduta plenaria entro 15 gg. dalla loro nomina per assegnare, nel proprio
seno, le seguenti cariche:
a) Presidente,
b) Vice-presidente,
c) Segretario
Art. 10) - il Consiglio Direttivo rimane in carica a tempo indeterminato.
L’inserimento di nuovi Consiglieri deve essere approvato dal C.D.
su proposta del Presidente o del Segretario.
Art. 11) - Sono attribuite al Presidente:
a) - la
preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
b) - le proposte di investimenti e di alienazioni mobiliari e immobiliari;
c) - il potere di stabilire il regolamento per l’ordine del giorno;
d) - l’esame e la risoluzione delle controversie interne.
- DEL
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ -
Art. 12)
- il Presidente della Società dura in carica a tempo indeterminato.
Il presidente ha ad ogni effetto la firma sociale e rappresenta la Società
di fronte a terzi e si avvale della collaborazione del Segretario per
vigilare sulle norme statuarie, curarne l’osservanza, concorrere
allo studio ed al coordinamento dei lavori del C.D., oltrechè
per redigere i verbali delle sedute, firmare i mandati di riscossione
e di pagamento e di svolgere quant’altro compete al suo ufficio.
ART. 13)
– Il Presidente rappresenta la società di fronte alla F.C.I.,
all’U.C.I. , all’uffico IVA, a tutti gli enti Statali, Parastatali,
diversi, terzi.
- DELLE
CONTROVERSIE -
ART. 14)
- L’ esame e la risoluzione delle controversie interne sono demandati
al Consiglio
Direttivo che giudicherà sulla base del presente statuto e dei
citati artt. 36, 37, 38 deI Codice Civile.
Per le controversie che dovessero insorgere con i terzi il C.D. è,
nelle sue persone, l’organo rappresentante la Società così
anche per le pratiche legali.
- DELLE
CARICHE SOCIALI -
Art. 15)
- tutte le cariche sociali non sono retribuite. Coloro che ricoprono
dette cariche non potranno mai accampare diritti sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 16)
- tutte le cariche onorarie si intendono fuori da ogni tipo di responsablità
e non sono retribuite. Coloro che ricoprono dette cariche non potranno
mai accampare diritti sul patrimonio dell’Associazione.
- DELLE CARICHE RETRIBUITE -
Art. 17)
- L’incarico, dato al Commercialista dell’istruzione contabile
e fiscale delle pratiche relative all’attività della Società
e dello studio legale per la tutela della Società, si intende
a titolo retribuito.